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Export, le bollette doganali valgono l'esenzione dall'Iva

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Fonte: Il Sole 24 Ore

Cassazione. Una sentenza ribadisce i principi per ottenere le agevolazioni fiscali.

Esportazioni pienamente documentate, altrimenti si sconta l'Iva. La diretta e completa responsabilità del compimento dell'operazione spetta a chi dichiari di voler mandare le merci oltre confine, pena la perdita dell'esenzione dell'imposta prevista dal DPR 633 del 1972.
La Corte di Cassazione assegna i compiti all'esportatore e sottolinea la necessità dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla normativa, sia interna che comunitaria, secondo i giudici di legittimità. Ad avviso dei magistrati infatti, sia il DPR 633/1972 sia il regolamento comunitario n. 2726 del 1990 pretendono dall'imprenditore la regolare presentazione dei documenti necessari a provare il cambio di cittadinanza dei beni. A quest'ultimo spetta dunque, oltre alla regolare esibizione dei modelli T1 e T2, anche il rilascio della dichiarazione dell'ufficio doganale di destinazione.Per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 8 del DPR 633/1972 invece non basta la sola presentazione dei beni all'ufficio di partenza, dal momento che il soggetto può essere esonerato da tale obbligo.
L'unico modo per ovviare alla mancanza dei documenti prescritti è quello di provare in maniera certa ed incontrovertibile, con ogni mezzo, l'avvenuta esportazione; ad esempio con una attestazione della pubblica amministrazione del paese di destinazione (possibilità prevista dall'art. 346 del testo unico delle leggi doganali n. 43 del 1973).

In caso contrario l'operazione commerciale viene classificata come "cessione infranazionale" e quindi come tale non esente da imposta.
Nel caso specifico la Corte ha rigettato il ricorso di una società italiana alla quale l'ufficio Iva di Torino aveva contestato, in relazione a delle operazioni effettuate nel 1992, il mancato appuramento di bollette doganali di esportazione, in regime transitorio comunitario ed extracomunitario, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione per le esportazioni.
A parere dell'ufficio l'avvenuta uscita delle merci dal paese poteva essere dimostrata anche con documentazione alternativa rispetto all'appuramento della nota doganale, che però nell'ipotesi di specie era mancata.
I consiglieri romani hanno dato ragione al Fisco, come aveva già fatto la commissione tributaria regionale contro la cui decisione aveva presentato ricorso l'esportatore, soprattutto alla luce del regolamento comunitario n. 2726, contenente indicazioni per il transito europeo esterno ed interno. Infatti secondo la sezione tributaria, per entrambi i regimi l'obbligato principale deve presentare le merci intatte e la prescritta dichiarazione all'ufficio di destinazione nel termine fissato. Tale formalità è considerata essenziale ai fini del regolare compimento dell'operazione di transito, e di conseguenza per il legittimo accesso all'esenzione Iva.

  

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