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Esportazioni pienamente
documentate, altrimenti si sconta l'Iva. La diretta e completa
responsabilità del compimento dell'operazione spetta a chi dichiari
di voler mandare le merci oltre confine, pena la perdita
dell'esenzione dell'imposta prevista dal DPR 633 del 1972. La
Corte di Cassazione assegna i compiti all'esportatore e sottolinea
la necessità dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla
normativa, sia interna che comunitaria, secondo i giudici di
legittimità. Ad avviso dei magistrati infatti, sia il DPR 633/1972
sia il regolamento comunitario n. 2726 del 1990 pretendono
dall'imprenditore la regolare presentazione dei documenti necessari
a provare il cambio di cittadinanza dei beni. A quest'ultimo spetta
dunque, oltre alla regolare esibizione dei modelli T1 e T2, anche il
rilascio della dichiarazione dell'ufficio doganale di
destinazione.Per poter beneficiare dell'esenzione prevista
dall'articolo 8 del DPR 633/1972 invece non basta la sola
presentazione dei beni all'ufficio di partenza, dal momento che il
soggetto può essere esonerato da tale obbligo. L'unico modo per
ovviare alla mancanza dei documenti prescritti è quello di provare
in maniera certa ed incontrovertibile, con ogni mezzo, l'avvenuta
esportazione; ad esempio con una attestazione della pubblica
amministrazione del paese di destinazione (possibilità prevista
dall'art. 346 del testo unico delle leggi doganali n. 43 del
1973). |
In caso contrario
l'operazione commerciale viene classificata come "cessione
infranazionale" e quindi come tale non esente da imposta. Nel
caso specifico la Corte ha rigettato il ricorso di una società
italiana alla quale l'ufficio Iva di Torino aveva contestato, in
relazione a delle operazioni effettuate nel 1992, il mancato
appuramento di bollette doganali di esportazione, in regime
transitorio comunitario ed extracomunitario, con conseguente
inapplicabilità dell'esenzione per le esportazioni. A parere
dell'ufficio l'avvenuta uscita delle merci dal paese poteva essere
dimostrata anche con documentazione alternativa rispetto
all'appuramento della nota doganale, che però nell'ipotesi di specie
era mancata. I consiglieri romani hanno dato ragione al Fisco,
come aveva già fatto la commissione tributaria regionale contro la
cui decisione aveva presentato ricorso l'esportatore, soprattutto
alla luce del regolamento comunitario n. 2726, contenente
indicazioni per il transito europeo esterno ed interno. Infatti
secondo la sezione tributaria, per entrambi i regimi l'obbligato
principale deve presentare le merci intatte e la prescritta
dichiarazione all'ufficio di destinazione nel termine fissato. Tale
formalità è considerata essenziale ai fini del regolare compimento
dell'operazione di transito, e di conseguenza per il legittimo
accesso all'esenzione Iva. |